Sui "motivi aggiunti" nel processo tributario

18.01.26 08:40 AM - Comment(s) - By siriogia

Una recente sentenza (31.12.2025) della CGT di II Grado della Campania, accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta e dichiara inammissibile la contestazione delle notifiche degli atti esattoriali depositate in giudizio operata con memoria illustrativa e non con la notifica della memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 Dlgs n. 542/1996.


§. Con la sentenza n. 8009 del 31.12.2025 la Sez. V della CGT di II Grado della Campania accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta, rigetta l'appello del contribuente ma sopratutto afferma un importante principio processuale di grande rilevanza pratica nel contenzioso tributario ed in particolare in quello esattoriale.

Qui di seguito una considerazione sull'insegnamento di questa sentenza in ordine alle conseguenze processuali dei comportamenti di tutti i protagonisti del processo tributario (difesa del contribuente, difesa dell'Ufficio e Collegio Giudicante) in materia di corretta definizione del thema decidendum nel ricorso introduttivo e sulle azioni difensive successive alla tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio ed al deposito di atti e documenti non conosciuti prima dal ricorrete. 
In particolare sulla necessità di notifica di memoria integrativa dei motivi di ricorso per contestare la inesistenza della notifica dell'atto esattoriale depositato in giudizio dall'ADER al momento della costituzione in giudizio.

******

A. Sulle conseguenze del comportamento della difesa del contribuente in ordine al mancato (o tardivo) ampliamento del thema decidendum

Con la sentenza in commento, infatti, a fronte del tempestivo deposito, operato in primo grado dall'ADER, della prova della intervenuta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'atto impugnato dal contribuente, solo in maniera inammissibile, quest'ultimo ha contestato la legittimità e/o regolarità delle notifiche operate dall'ADER senza la proposizione di apposita memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 del dlgs n. 542/1996 finalizzata ad ampliare il thema decidendum del ricorso introduttivo ed a ricomprendere specifica contestazione della presunta irregolarità/inesistenza della notificazione.  

In proposito, la sentenza afferma <<Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".  

In particolare, il giudice della nomofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi " di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3,” e non in sede di memorie illustrative o in sede d’appello". 
Da ciò consegue che la cognizione sulla validità della notificazione rimane preclusa evidentemente anche in secondo grado per la mancata rituale introduzione nel giudizio di primo grado, tramite motivi aggiunti, dei lamentati vizi. RImane preclusa conseguentemente anche la valutazione di quei vizi relativi all'an e al quantum della pretesa tributaria che andavano contestati con la tempestiva impugnazione della cartella.>> 
In sostanza, la mera eccezione di inesistenza operata nel ricorso introduttivo "al buio" e cioè senza aver prima avuto conoscenza degli atti del procedimento notificatorio che si intende impugnare non consente al Giudice tributario di poter ritenere acquisito al thema decidendum il merito delle notificazioni di cui si è data tempestiva conoscenza al Collegio ed al contribuente mediante deposito in giudizio nei termini di legge. Solo in caso di ampliamento del thema decidendum mediate notificazione della memoria integrativa ex art. 24 comma 2 dlgs n. 542/1996 sarà possibile per il Collegio esaminare il procedimento notificatorio ed eventualmente accertarne l'illegittimità.
Una riflessione sul rapporto con il processo amministrativo 
******
B. Sulle conseguenze del comportamento della difesa dell'Ente in ordine al mancato (o tardivo) ampliamento del thema decidendum
E sul punto che nessun eventuale effetto sanante può avere il comportamento dell'Ente di accettazione del contraddittorio e di difesa in merito alle deduzioni operate con la mera memoria illustrativa dal ricorrente  è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S
ez. trib., 19/01/2024,n.2083
): 
7.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice. (vedi, per tutte, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, Rv. 650700 - 01).
Nella specie è incontestato che l'eccezione di decadenza non è stata formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo ma in una memoria integrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 e successivamente reiterata con i motivi dell' appello incidentale.
7.2. Dal momento che nel sistema del processo tributario opera un regime di preclusioni processuali che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la relativa inosservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, a nulla rilevando la circostanza che l' ente impositore, nel costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ha evidenziato, fra l'altro, la tempestività del proprio accertamento, deduzione che è qualificabile come una mera difesa e che non poteva in alcun modo legittimare la proposizione di "nuove eccezioni" da parte della contribuente.
7.3. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio: "La decadenza dell' ente impositore dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale mentre non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell' ente impositore di accettazione del contraddittorio nel merito a nulla rilevando che nelle proprie difese il Comune abbia dedotto di avere tempestivamente e nell'osservanza dei termini decadenziali richiesto il pagamento della imposta".
*****
C. Sulle conseguenze del comportamento del Collegio Giudicante in ordine al mancato (o tardivo) ampliamento del thema decidendum
Cosi come è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione (
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, n.19337) per la quale se
anche il Giudice dovesse giudicare le contestazioni operate inammissibilmente dal ricorrente (perché operate con memoria integrativa dei motivi di ricorso tardiva) tale attività sarebbe giurisdizionale svolta in carenza di potere.  Sul punto infatti la Cassazione ha precisato che 
:
  
In proposito osserva il Collegio, richiamandosi ad un costante indirizzo di questa Corte, che l'attività del Giudice di appello il quale, dopo aver confermato la statuizione di "inammissibilità" dei nuovi motivi di censura dell'avviso di rettifica (concernenti le eccezioni di illegittimità degli atti amministrativi presupposti), in quanto tardivamenle proposti in primo grado dal contribuente, abbia proceduto comunque all'esame del merito, integra "una attività giurisdizionale svolta in carenza di potere", e la valutazione di infondatezza dei motivi (inammissibili), irritualmente compiuta, si risolve in una mera "motivazione ad abundantiam", di per sè priva di contenuto decisorio essendosi quel Giudice spogliato della "potestas judicandi, e pertanto insuscettibile di determinare una soccombenza ulteriore e distinta da quella determinata dalla pronuncia pregiudiziale in rito, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza, nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta "ad abundantiam", deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse (cfr. Corte cass. 1^ sez. 16.8.2006 n. 18170; id. SU 20.2.2007 n. 3840; id. SU 2.4.2007 n. 8087; id. 3^ sez. 5.6.2007 n. 13068 secondo cui tale motivazione è inidonea a costituire autonoma "ratio decidendi" e non spiega influenza sul dispositivo, essendo improduttiva di effetti giuridici; id. sez. lav. 22.11.2010 n. 23635).


siriogia

Share -