Una recente sentenza (31.12.2025) della CGT di II Grado della Campania, accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta e dichiara inammissibile la contestazione delle notifiche degli atti esattoriali depositate in giudizio operata con memoria illustrativa e non con la notifica della memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 Dlgs n. 542/1996.
A. Sulle conseguenze del comportamento della difesa del contribuente in ordine al mancato (o tardivo) ampliamento del thema decidendum
Con la sentenza in commento, infatti, a fronte del tempestivo deposito, operato in primo grado dall'ADER, della prova della intervenuta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'atto impugnato dal contribuente, solo in maniera inammissibile, quest'ultimo ha contestato la legittimità e/o regolarità delle notifiche operate dall'ADER senza la proposizione di apposita memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 del dlgs n. 542/1996 finalizzata ad ampliare il thema decidendum del ricorso introduttivo ed a ricomprendere specifica contestazione della presunta irregolarità/inesistenza della notificazione.
Nella specie è incontestato che l'eccezione di decadenza non è stata formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo ma in una memoria integrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 e successivamente reiterata con i motivi dell' appello incidentale.
7.2. Dal momento che nel sistema del processo tributario opera un regime di preclusioni processuali che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la relativa inosservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, a nulla rilevando la circostanza che l' ente impositore, nel costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ha evidenziato, fra l'altro, la tempestività del proprio accertamento, deduzione che è qualificabile come una mera difesa e che non poteva in alcun modo legittimare la proposizione di "nuove eccezioni" da parte della contribuente.
7.3. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio: "La decadenza dell' ente impositore dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale mentre non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell' ente impositore di accettazione del contraddittorio nel merito a nulla rilevando che nelle proprie difese il Comune abbia dedotto di avere tempestivamente e nell'osservanza dei termini decadenziali richiesto il pagamento della imposta".
