SUI LIMITI DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

10.01.26 02:54 PM - Comment(s) - By siriogia

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 8909/2025 si accolgono le tesi dello Studio Giametta e si definiscono ancora più nettamente i limiti del potere di annullamento in autotutela. 

In FATTO

Un Comune annullava in autotutela una DIA del 2010 e una SCIA del 2019 relative a opere edilizie in una farmacia, nonché l'ordinanza di demolizione n. 5/2019 e la conseguente archiviazione del procedimento sanzionatorio, ritenendo che tali atti si fondassero su false rappresentazioni circa la legittimità di un volume edilizio. In particolare, l'amministrazione contestava che il privato difeso dallo Studio Legale Giametta avesse falsamente dichiarato la conformità urbanistica dell'immobile e che lo stesso era abusivo. Tuttavia, emergeva che la SCIA del 2019 si era basata proprio sulle valutazioni contenute nell'ordinanza comunale n. 5/2019, con la quale l'amministrazione aveva già accertato la legittimità del volume nella corte esterna, smentendo le conclusioni di un precedente procedimento del 2006, e aveva ritenuto abusivo solo l'accorpamento interno di due vani, poi sanato con la SCIA.

In DIRITTO

In materia di autotutela amministrativa su atti edilizi favorevoli al privato, non sussiste il presupposto della "falsa rappresentazione" idoneo a consentire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, quando le dichiarazioni rese dal privato nella DIA o nella SCIA si fondano su atti e valutazioni già compiute dalla stessa amministrazione in precedenti procedimenti. In particolare, qualora l'amministrazione abbia già preso posizione sulla legittimità di determinate opere edilizie nell'ambito di un procedimento amministrativo, accertandone la conformità urbanistica, e il privato abbia successivamente presentato una SCIA basandosi proprio su tali accertamenti comunali, non può l'amministrazione invocare la falsa rappresentazione per annullare in autotutela gli atti favorevoli oltre il termine ragionevole, in assenza di prova della falsità delle dichiarazioni rese. La rappresentazione offerta dal privato che si conforma agli atti dell'amministrazione non integra falsa dichiarazione.

In REALTA' (che è quello che conta per i nostri clienti)

La farmacia non ha mai chiuso neppure per un giorno grazie ai provvedimenti cautelari richiesti dallo Studio Legale Giametta anche inaudita altera parte e concessi dal TAR Campania, Napoli prima di concedere altre due sospensive contro i provvedimenti sanzionatori dell'Ente.
In primo grado sono stati annullati gli atti comunali, ed in secondo grado il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del privato. Viene ritenuto illegittimo l'annullamento in autotutela per superamento del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, in assenza di una effettiva falsa rappresentazione da parte del privato. Compensate le spese del secondo grado, confermate quelle del primo grado.


siriogia

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