Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Sentenza n. 127 del 5.1.2024 della CGT di II Grado della Campania che conferma la possibilità di depositare nuove prove in appello nel processo tributario. 

By - siriogia
13.01.24 09:33 AM

Per effetto della riforma del processo tributario (Dlgs 220/2023), a partire dal 5.1.2024, l'art. 58 dlgs n. 546 del 1992 esclude la facoltà di depositare in secondo grado nuovi documenti. Quid iuris per gli appelli che si intendeva promuovere in virtù di tale facoltà ed il cui termine ancora corre all'entrata in vigore della riforma? Quid iuris per le condotte assunte in primo grado ritenendo che in secondo grado sarebbe stato possibile depositare nuovi documenti? 

La sentenza della CGT di secondo grado della Campania in parola, accogliendo appello proposto dallo Studio Giametta, ha deciso la vertenza in virtù del legittimo deposito di nuovi documenti in secondo grado alla stregua della disciplia ratione temporis vigente dell'art. 58 dlgs n. 546 del 1992. 

In realtà la sentenza, anche perché la data di pubblicazione coincide con la data di entrata in vigore della riforma del processo tributario (Dlgs 220/2023), è solo un pretesto per affrontare il tema dell'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 58 dlgs n. 546/1992 in materia di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello. 

Ed invero, la formulazione dell'art. 58 prima delle riforma prevedeva la seguente disciplina: 

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

In particolare per comprendere lo stato a cui era giunta la giurisprudenza sull'ampiezza di tale potere di depositare documenti in secondo grado la sentenza in commento  della CGT di II grado della Campania n. 127 del 5.1.2024 si è così espressa: 

Secondo quanto ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 12783/2015, i contribuenti e gli uffici che omettono di produrre documenti in primo grado, possono esibirli in secondo grado. Secondo la Cassazione, infatti, le parti possono depositare nuovi documenti in appello, dal momento che l'eventuale irritualità della loro produzione in primo grado non rileva. Nei medesimi sensi si era già pronunciata la medesima Corte con la sentenza 16959 del 5 ottobre 2012.

Con la citata sentenza, la Corte di cassazione ha, dapprima, puntualizzato che "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. (omissis...)

Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, come nella specie, e ha fatto, comunque, salvo il deposito "tardivo" del documento proposto in appello.

Alla luce delle citate pronunce della Suprema Corte, la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrli in primo grado per una causa a lui non imputabile: quest'ultimo requisito è, infatti, previsto dall'articolo 345 c.p.c., ma non dall'articolo 58. ( in termini v. pure ord. Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, n. 22556).

Questo è il passato....veniamo al presente e futuro.

Come è noto per effetto della riforma l'articolo 58 (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 mentre per l'applicazione si veda l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo) ora prevede che:

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.

Appare dunque evidente che a partire dai ricorsi notificati il 5.1.2024 vi è una evidente riduzione di quella che è una storica facoltà, nel processo tributario, di depositare in secondo grado nuovi documenti anche decisivi e ribaltare completamente sentenze di primo grado rese senza tener conto degli stessi. 

Quid iuris per gli appelli che si intendeva promuovere in virtù di tale facoltà ed il cui termine ancora corre all'entrata in vigore della riforma? E quid iuris per le condotte assunte in primo grado ritenendo che in secondo grado sarebbe stato possibile depositare nuovi documenti?

Il tema si riverbera sulle responsabilità di avvocati ed anche di funzionari delle PPAA che si ritrovano, rispettivamente, a dover consigliare e/o decidere quali appelli proporre alla stregua del "discusso" potere di depositare nuovi mezzi di prova in relazione ad impugnative di sentenze di primo grado decise fino al 5.1.2024. 

E' pur vero che la norma è entrata in vigore nella sua nuova formulazione ma è anche vero che la stessa non è totalmente escludente dal momento che con la locuzione "salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione" si potrebbero aprire le porte alla produzione di documenti relativamente ai giudizi di appello per i quali il termine ancora correva al 5.1.2024 ovvero agli appelli proposti avverso sentenze che decidono giudizi iscritti a ruolo in primo grado prima del 5.1.2024. 

A mio avviso sarebbe stato più opportuno far entrare in vigore la norma sulla produzione dei nuovi mezzi di prova in appello per tutti i giudizi iscritti a ruolo in primo grado dopo il 5.1.2024 in modo tale da assicurare a tutti coloro che hanno assunto comportamenti giuridici sia in primo che secondo grado tranquillità operativa nel delicato settore del diritto tributario ed assicurare che per gli appelli per i quali tuttora corrono i termini non vi sia una diversa disciplina per il sol fatto di aver proposto l'impugnativa dopo il 5.1.2024.

Ai posteri l'ardua sentenza? io direi alla nuova magistratura tributaria....

Buona riforma a tutti

Sirio Giametta