Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Recente sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro (n.7381 del 21.9.2021) che, accogliendo le tesi dello Studio Giametta, afferma che la notifica della cartella esattoriale via PEC tramite indirizzo del mittente (Ader) diverso da quello risultante dai pubblici elenchi è legittima. 

By - siriogia
21.09.21 04:14 PM
Con la recentissima sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma Sez. Lav. (dott.ssa Cacace) in giudizio patrocinato dall'avv. Sirio Giametta, accoglie le tesi difensive sulla legittimità dell'operato dell'ADER nel caso di notifica a mezzo pec di atto esattoriale (anche se proveniente da indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri) e chiarisce che L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, ma nulla dice in ordine all’indirizzo PEC del mittente. Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest’ultimo di usare necessariamente l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Altri recenti precedenti giurisprudenziali utili nella materia:
  • la sentenza della CTP di ROMA  n. 5101/2021 per la quale: La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente.  Peraltro, l'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it vale evidentemente  solo per gli atti in entrata mentre, per gli atti in uscita, a seconda delle sedi regionali, AdER utilizza diversi indirizzi PEC.  In ogni caso, il Collegio rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC  sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie. “

 le sentenze del Tribunale di Perugia Sez. Lavoro n. 141/2020 e della Corte di appello avverso detta sentenza di primo grado:  “Ed, infatti – certo che un ente pubblico possa avere a disposizione più caselle di posta certificata, sia per la ricezione, sia per l’invio dei messaggi di posta elettronica – ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il “dominio”, per tale intendendosi ( art. 1 D.P.R. n. 68/2005)” l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “agenziariscossione.gov.it”. ….“