Studio Legale Avv. Sirio Giametta

L'invito di pagamento del contributo unificato ex art. 248 DPR 115/2002 va qualificato come avviso di accertamento e pertanto impugnato innanzi la Giustizia tributaria pena l'acquiescenza con l'aggravio delle sanzioni e maggiorazioni previste dalla legge. Sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 4251 del 3.10.2022 che accoglie le tesi difensive dello Studio Giametta. 

By - siriogia
17.10.22 04:19 PM
Secondo la Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio: ​"L’invito di pagamento, di cui all’art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, reca i caratteri propri dell’avviso di accertamento o di liquidazione di un tributo, per come delineati dalla giurisprudenza tributaria (cfr. Cass., S.U. 24.07.2007 n. 16293), comunicando al contribuente una pretesa impositiva oramai definitiva, in quanto certa e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente, per evitare spese ulteriori. Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento ” (cfr. Cass. ord. n.40233/2021).