La Commissione Tributaria Regionale n. 6416 del 7.9.2021accoglie l'appello proposto dallo Studio Legale Giametta ricordando che, innanzi il Giudice Tributario, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546 del 1992, “nuove prove in appello” è possibile depositare nuovi documenti in appello: "1. Il giudice d’appello non può dispone nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Pertanto, nel depositare con l'appello, le relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate in primo grado non depositate in primo grado, l'ADER ha dimostrato come la sentenza della CTP gravata solo erroneamente abbia dichiarato il ricorso in parte fondato dal momento che avrebbe dovuto invece concludere per la sua totale inammissibilità considerato chele impugnative proposte contro le indicate due cartelle, alla stregua dell'indicata documentazione, risultano tardive.