Con la recentissima (17.8.2021 sentenza della CTR n. 1065, dopo un lunghissimo contenzioso giunto sino in Corte di Cassazione, si accolgono le tesi difensive svolte dallo Studio Legale Giametta nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Emilia Romagna) e, nel rigettare il ricorso e le successive impugnative proposte dalla contribuente, si chiariscono due principi fondamentali per l'attività di riscossione.
Il primo riguarda la possibilità di notificare più atti impositivi con una unica raccomandata purché nell'avviso di ricevimento della stessa vi sia l'indicazione specifica di ciascun atto impositivo. Il secondo riguarda eccezione proposta in molteplici impugnative da parte dei contribuenti e cioè la pretesa insufficienza del deposito in giudizio della sola relata di notifica ovvero del solo 'avviso di ricevimento per dare prova della conoscenza dell'atto impositivo. Secondo la CTR l'indicazione del numero dell'atto impositivo ovvero della cartella sull'avviso di ricevimento (ovvero sulla relata di notifica) unitamente alla sottoscrizione del destinatario e dell'Agente postale (pubblico ufficiale) perfeziona l'iter di notifica ed incontestabile la conoscenza degli atti inseriti nell'unica racc.ta.
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