Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Sentenza della Corte di Giustizia Europea 6.10.15. Stop al contributo unificato per i motivi aggiunti che ampliano il valore della controversia

By - siriogia
08.10.15 08:26 AM

Quì il link della sentenza del  6 ottobre 2015 resa nella causa C‑61/14,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia), con decisione del 21 novembre 2013, la Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) ha così concluso:

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

2) L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.

Si tratta di un passo in avanti notevole che dovrebbe indurre, a mio modesto avviso, il legislatore a rivedere con urgenza la disciplina  - gravosa ed oggi in contrasto con quanto statuito dalla Corte Europea - in tema di contributo unificato da versare per i motivi aggiunti ed anche (nel settore civile) per le chiamate in cause allorquando questi ulteriori atti non alterino, aumentandolo, il valore della controversia.

avv. Sirio Giametta