La sentenza della Prima Sezione del TAR Campania, Napoli n. 4604 del 15.11.2012 (Rel. dr. M. Buonauro) accoglie il ricorso proposto dall'avv. Sirio Giametta nell'interesse dell'Associazione familiari assistiti del Centro Oasi e di persona con handicap grave permanente, annullando i provvedimenti (anche regionali) impugnati, per:
a) illegittimità del calcolo della quota di compartecipazione alle spese socio-sanitarie, operato (nonostante si tratti di persona con handicap permanente grave) con riferimento al reddito del nucleo familiare e non già al reddito del solo assistito;
b) illegittimità della "inclusione della voce della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento nella determinazione della soglia patrimoniale rilevante ai fini delle determinazione della compartecipazione alla spesa socio-sanitaria".
Con riferimento a quanto innanzi sub a), la sentenza si inserisce nel solco già tracciato:
1) dalla giurisprudenza della medesima Sezione Prima del Tar Campania-Napoli che, con la sentenza n. 22685 del 4.11.2010, accogliendo altro ricorso proposto dall'avv. Sirio Giametta, aveva già dichiarato illegittimi provvedimenti anche regionali che si riferivano al reddito del nucleo familiare e non già a quello del solo assistito;
2) dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III) che con tre sentenze nn. 4071, 4077, 4085 del 10.7.2012, avevano confermato tale orientamento (cfr. altresì approfondimento sul punto su Handylex.com).
Con riferimento a quanto innanzi sub b), la sentenza è di grande attualità ed interesse dal momento che chiarisce, per la prima volta le ragioni per le quali l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità non devono essere incluse nella determinazione della soglia patrimoniale rilevante ai fini del computo della quota di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. (cfr. altresì T.A.R. per la Lombardia, Brescia, ordinanza del 28.11.2008 n. 836).