Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Sent Trib Napoli Nord n 302/15 su improponibilità all'AGO ex art 57 co 1 lett a DPR 602/73 e 2 dlgs n 546/92 di opposizione all’esecuzione per crediti tributari

By - siriogia
04.05.15 09:57 AM

Nella difesa di Equitalia sud s.p.a. lo Studio Giametta ha ricevuto la sentenza n. 302/2015 del 30.04.2015 con la quale, il Giudice dott. Pizzi del Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che L’opposizione alla esecuzione è improponibile. Invero i crediti iscritti a ruolo per la lororiscossione forzosa hanno natura tributaria, e la opposizione alla esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. è dunque assolutamente inammissibile edi mproponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/1973 e 2 decreto legislativo n. 546/1992, norma quest’ultima che attribuisce alla giurisdizione della Commissione Tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni specie, con l’eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate, che nel caso di specie nons ono state affatto avanzate. Più specificamente, tale improponibilità riguarda tutti i casi in cui vi è carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, e quindi le contestazioni dei crediti di natura tributaria, che sono i crediti iscritti a ruolo nel caso concreto, laddove l’art. 2 decreto legislativo n.546/1992 attribuisce alla giurisdizione della Commissione Tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni specie e non opera l’esclusione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 46/1999, ma che non si tratta di un semplice difetto di giurisdizione ( v. sul punto Cass. civ. sez. III,13/1/2005, n. 565; Cass. civ. sez. un., 15/10/2009, n. 21890 ), in quanto con il predetto art. 57 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/1973 il legislatore ha chiaramente escluso in via assoluta la proponibilità dinanzi al Giudice ordinario,in ragione della sola natura del credito, di qualsiasi motivo di contestazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 615 c.p.c. che non attenga alla impignorabilità, impignorabilità che per l’appunto non è stata affatto dedotta.

 

Altro profilo interessante della sentenza attiene il tema della soccombenza ai fini della liquidazione degli esborsi anche in caso di dichiarazione di improcedibilità oinammissibilità della domanda  (il Giudice richiama la giurisprudenza della  Cass. civ. sez. lav.,27/12/1999, n. 14576) ed il calcolo del valore della controversia ai fini della statuizione sulle spese di lite allorquando la stessa abbia ad oggetto opposizione all’esecuzione percrediti tributari (Il Giudice afferma che coincide con l’importo dei crediti riscossi).


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