Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Prime indicazioni del TAR Campania, Napoli (sentenza n. 1756/13) sulla notifica a mezzo PEC ex L. 53/94 ed, in particolare, su "cosa l'avvocato deve produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell'atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio".

By - siriogia
17.04.13 08:35 AM

Con la sentenza del TAR Campania, Napoli n. 1756/13, nel dichiarare inammissibile il ricorso notificato a mezzo pec dal legale rappresentante di una società (e non già da avvocato all'uopo abilitato) si chiariscono i presupposti affinché sia validamente effettuata la notifica ai sensi dell'art. 149 bis del c.p.c., dell'art. 8 della L. 21.1.1994 n. 53 e dell'art. 18 delle regole tecniche del processo civile telematico (PCT) contenute nel D.M. 21.2.2011 n. 44.

Quanto all'art. 8 della L. 21.1.1994 n. 53 la sentenza sanziona la mancata indicazione del numero di registro cronologico dichiarando il ricorso inammissibile per "irritualità della notifica".

Quanto all'art. 18 delle regole tecniche del processo civile telematico (PCT) contenute nel D.M. 21.2.2011 n. 44, la sentenza affronta la questione di "cosa l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio". 

In proposito secondo la sentenza: Si ritiene, pertanto, che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto.

Quanto alla documentazione che l'avvocato deve depositare in giudizio, la sentenza chiarisce che è necessario che l’avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.


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