Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Innovativa sentenza del Trib. Napoli n. 20145/13 sul ricovero gratuito in istituto e sulla contestuale erogazione dell'indennità di accompagnamento.

By - siriogia
20.10.14 06:18 PM

Lo Studio Legale Giametta con la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Previdenza, Giud. dr. Bile n. 20145 del 22.11.2013* ha ottenuto un risultato giudiziale significativo non solo per i ricorrenti ma anche per tutti coloro che assistono in maniera specifica e particolarmente intensa i propri cari ricoverati presso istituti.

LA SENTENZA

Accogliendo il ricorso la sentenza:

a) ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti del Comune di Afragola (Ufficio invalidi civili) di revoca del beneficio economico della indennità di accompagnamento;

b) ha annullato i provvedimenti dell’INPS di recupero dell’indennità di accompagnamento erogata al ricorrente per oltre 10 anni, disponendo la restituzione oltre interessi e rivalutazione di quanto dall’INPS già prelevato;

c)haaccertato che i ricorrenti hanno prestato, e tuttora prestano, al proprio congiunto una assistenza talmente specifica ed intesa che si somma alle prestazioni assicurate dall’istituto nel quale è ricoverato e che, dunque, non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui questi necessita.

Il Comune e l'INPS avevano adottato gli indicati provvedimenti ritenendo che il ricorrente invalido civile grave ricoverato gratuitamente in istituto, ai sensi della L. n. 18 del 1990, art. 1, comma 3, non potesse beneficiare dell'indennità di accompagnamento.

Con la sentenza in oggetto,il Tribunale di Napoli Giud. Dr. Bile, ha invece dichiarato che il beneficio deve comunque spettare all'invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri - come è avvenuto nella specie - che sia stata prestata dai congiunti assistenza talmente specifica ed intesa che andava da integrare le prestazioni assicurate dall'istituto e che legittimava l'erogazione del beneficio nonostante il ricovero gratuito in istituto. 

In precedenza tale principio era stato affermato dalla Corte di Cassazione Sez. Lav. con le sentenze n. 2270/07 e n. 2691/2009a fronte, però, di molteplici sentenze di merito, anche di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2010, n. 1585) e di note circolari e messaggi dell’INPS (cfr. messaggio n. 1829/11) con le quali si era sempre sostenuto il contrario.

L'EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO

Il precedente è utile per tutti coloro che abbiano ingiustamente subito il recupero delle somme da parte dell’INPS per non aver tenuto conto della peculiarità dell’assistenza dagli stessi prestata ai loro cari sia pur ricoverati gratuitamente in istituto.

Ad oggi, peraltro, in virtù dell'applicazione del principio della compartecipazione alla spesa non si può più affermare che si tratti di ricovero gratuito e dunque l’INPS, in caso di applicazione della compartecipazione alla spesa deve procedere alla riattivazione dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Peraltro, lo Studio sta ricevendo molteplici contatti per una nuova tematica legata, da un lato, al ritardo nella riattivazione dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento da parte dell’INPS (fino ad un anno) e, dall’altro, alle richieste – per vero sin qui operate da qualche Ambito Zonale ai Centri – di fatturare una quota delle prestazioni ai beneficiari della prestazione ancorché l’indennità non sia stata ancora materialmente erogata dall’INPS.

In maniera quantomeno arbitraria, purtroppo, molti beneficiari – pur essendo ancora in attesa di ricevere l’indennità di accompagnamento – sono stati chiamati a versare ai Centri importi notevoli, pena la possibilità di dimissione del proprio congiunto.


 

* Passata in giudicato (lo studio attende il passaggio in giudicato prima di dare pubblicità a sentenze dei propri clienti).