Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Il Consiglio di Stato conferma (sent. 1615/2013) orientamento TAR Campania Napoli (in particolare sentenza del 2010 su ricorso dell'avv. Sirio Giametta nell'interesse di disabile con handicap grave permanente) sul calcolo della quota di compartecipazione alle spese socio-sanitarie.

By - siriogia
02.04.13 10:56 AM

Con la sentenza del Consiglio di Stato n.1615 del 20.3.2013 è stata confermata la sentenza della Sezione Prima del Tar Campania-Napoli n.  22685 del 4.11.2010  nella parte in cui annulla il provvedimento di sospensione del servizio di assistenza domiciliare ADA - ADH  emesso in danno di una persona disabile (difesa dall'avv. Sirio Giametta in primo grado).
Si tratta di sentenza rilevante con la quale il Consiglio di Stato  ha confermato l'orientamento giurisprudenziale del TAR per la Campania, Napoli secondo il quale è illegittimo il calcolo della quota di compartecipazione alle spese socio-sanitarie, operato (nonostante si tratti di persona con handicap permanente grave) con riferimento al reddito del nucleo familiare e non già al reddito del solo assistito. 
La sentenza del consiglio di Stato riforma, peraltro, in parte qua la sentenza di primo grado (nella sola parte in cui con la stessa si annullavano anche i provvedimenti regionali a monte di quelli adottati dall'ambito territoriale NA 6).
Tale sentenza è stata una delle prime rese nella delicata materia della compartecipazione alle spese sanitarie. 
In proposito si ricorda che:     
- con la sentenza della Prima Sezione del TAR Campania, Napoli n. 4604 del 15.11.2012 (Rel. dr. M. Buonauro) è stato accolto il ricorso proposto dall'avv. Sirio Giametta  nell'interesse dell'Associazione familiari assistiti del Centro Oasi e di persona con handicap grave permanente, annullando i provvedimenti (anche regionali) impugnati, per:
a) illegittimità del calcolo della quota di compartecipazione alle spese socio-sanitarie, operato (nonostante si tratti di persona con handicap permanente grave) con riferimento al reddito del nucleo familiare e non già al reddito del solo assistito; 
b) illegittimità della "inclusione della voce della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento nella determinazione della soglia patrimoniale rilevante ai fini delle determinazione della compartecipazione alla spesa socio-sanitaria".
Con riferimento a quanto innanzi sub a), la sentenza si inserisce nel solco già tracciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III) che con tre sentenze nn. 4071, 4077, 4085 del 10.7.2012, avevano confermato tale orientamento (cfr. altresì approfondimento sul punto su Handylex.com).
Con riferimento a quanto innanzi sub b), la sentenza è di grande attualità ed interesse dal momento che chiarisce, per la prima volta le ragioni per le quali l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità non devono essere incluse nella determinazione della soglia patrimoniale rilevante ai fini del computo della quota di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. (cfr. altresì T.A.R. per la Lombardia, Brescia, ordinanza del 28.11.2008 n. 836).