Con la sentenza n. 5898 dell’8.10.2026 la III Sezione civile del Tribunale di Bologna accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta, difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e rigetta l’opposizione al preavviso di fermo iscritto a garanzia di un debito di oltre 532.000 euro.
§. Con la sentenza n. 5898/2026, pubblicata l’8 ottobre 2026 (R.G. n. 10607/2025), il Tribunale di Bologna, Sez. III civile, in composizione monocratica (dott.ssa Roberta Vaccaro), accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta, difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e rigetta l’opposizione proposta da una società bolognese avverso il preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura Porsche Cayenne 3.0 V6, condannando l’opponente alle spese di lite.
La pronuncia merita una segnalazione perché affronta, in poche pagine, tre questioni che ricorrono quotidianamente nel contenzioso della riscossione:
- quale giudice decide quando il fermo cautela, insieme, crediti tributari e crediti previdenziali;
- che sorte ha l’eccezione di nullità o inesistenza della notifica PEC effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
- come (e quando) il debitore deve provare che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa.
In FATTO
La società ha impugnato, con citazione rubricata ex artt. 615 e 617 c.p.c., il preavviso di fermo notificatole a mezzo PEC il 17.06.2025, relativo a un debito complessivo di euro 532.065,24: euro 51.613,26 di natura tributaria (cartella da controllo del Modello Redditi 2021) e il residuo di natura previdenziale (avviso di addebito INPS).
Tre i motivi di opposizione: (i) la violazione dell’art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 4 Cost., perché il veicolo sarebbe stato l’unico mezzo aziendale a disposizione dell’amministratore, sicché il fermo avrebbe impedito la prosecuzione dell’attività; (ii) il difetto di istruttoria, per non avere l’Agente verificato lo status di impresa e la strumentalità del bene, né annullato l’atto in autotutela; (iii) in subordine, l’inesistenza o nullità della notifica, perché eseguita da un indirizzo PEC non risultante dai registri pubblici.
Costituendosi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la rituale notifica via PEC degli atti presupposti (avviso di addebito il 12.12.2024, cartella il 4.02.2025), eccepito in ogni caso la sanatoria per raggiungimento dello scopo (artt. 156 e 160 c.p.c.) e contestato l’assenza di qualsiasi prova della strumentalità del veicolo.
Nel corso del giudizio l’istanza di sospensione è stata dichiarata improcedibile, il rito è stato mutato d’ufficio in rito semplificato e il difensore della società ha rinunciato al mandato senza essere sostituito; la causa è stata quindi decisa sulle sole conclusioni dell’Agente della riscossione.
A. Fermo “misto”: la giurisdizione segue la natura dei crediti
Il primo profilo riguarda la giurisdizione. Il Tribunale muove dal consolidato insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui il fermo non è un atto di espropriazione forzata né una misura alternativa all’esecuzione, ma un atto di natura esclusivamente cautelare-coercitiva (Cass., S.U., n. 10261/2018 e n. 15354/2015), la cui impugnazione si risolve in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Ne discende che giurisdizione e competenza si radicano in funzione della natura del credito cautelato: al giudice tributario per i crediti tributari (da ultimo Cass., S.U., ord. n. 8069 del 26.03.2025), al giudice ordinario per gli altri, e ad entrambi quando il fermo si riferisca in parte agli uni e in parte agli altri (Cass., S.U., n. 14831/2008).
Coerentemente, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, limitatamente alla cartella di euro 51.613,26, con rimessione delle parti ai sensi dell’art. 59 L. n. 69/2009, trattenendo invece la cognizione sui crediti previdenziali.
Il messaggio per chi impugna un fermo “misto” è chiaro: un unico atto può richiedere due giudizi davanti a due giudici diversi, e la scelta della sede sbagliata, anche solo in parte, si traduce in tempi più lunghi e in una translatio da coltivare nei termini di legge.
B. Notifica PEC “da indirizzo non IPA”: il raggiungimento dello scopo chiude la questione
Quanto alla censura sulla notifica del preavviso, il Tribunale la qualifica come generica censura formale e la ritiene infondata per l’evidente raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.: è la stessa opponente ad aver dichiarato di aver ricevuto il preavviso il 17.06.2025, ad averlo prodotto in giudizio e ad averlo addirittura impugnato in autotutela il 26.06.2025.
Il giudice aggiunge, in disparte, che la stessa doglianza, ove ricondotta all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., sarebbe stata comunque inammissibile per tardività (la citazione è stata notificata trenta giorni dopo la ricezione del preavviso, a fronte del termine di venti giorni).
È la conferma di un orientamento ormai pacifico: il vizio dell’indirizzo PEC del mittente non produce l’inesistenza della notifica e non può essere invocato quando il destinatario ha avuto piena conoscenza dell’atto e se ne è difeso.
C. Il bene “strumentale”: quando si fa valere e come si prova
Il cuore della decisione riguarda la pretesa non assoggettabilità a fermo del veicolo, descritto dall’opponente come mezzo di trasporto necessario per incontrare fornitori e clienti.
Sul piano processuale, il Tribunale osserva che, se qualificato come motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il rilievo sarebbe inammissibile in sede di opposizione preventiva: l’asserita impignorabilità ex art. 515 c.p.c. va infatti ricondotta all’art. 615, comma 2, c.p.c. e può essere fatta valere solo dopo la notifica del pignoramento, nel rispetto della struttura bifasica delle opposizioni esecutive.
Nel merito, e comunque, l’opposizione è infondata per difetto di qualsiasi prova, il cui onere grava sull’opponente, di una strumentalità “necessaria” del bene. Richiamando Cass., Sez. V, n. 7156/2025, il Tribunale ricorda che l’art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, come riformulato dal d.l. n. 69/2013, consente di evitare il fermo solo se il debitore, entro i trenta giorni dal preavviso, dimostra all’Agente della riscossione la strumentalità del bene. E a tal fine:
- non basta che il veicolo sia stato acquistato con fattura come bene strumentale;
- non basta la sua iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili;
- occorre provare la stretta inerenza dell’automezzo ai risultati economici aziendali e la sua destinazione esclusiva all’attività propria dell’impresa, come bene indispensabile e non semplicemente utile.
Una prova che, con riferimento a un’autovettura di lusso in uso all’amministratore, non era stata neppure tentata.
D. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.831,00 per compensi, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Considerazioni conclusive
La sentenza offre indicazioni operative utili sia per i contribuenti sia per gli operatori della riscossione:
- chi ritiene il proprio veicolo strumentale deve documentarlo all’Agente della riscossione entro trenta giorni dal preavviso, con elementi concreti sull’uso esclusivo e indispensabile del mezzo, e non con la sola fattura o il registro dei cespiti;
- il fermo che cautela crediti di diversa natura va impugnato davanti al giudice di ciascun credito;
- le eccezioni puramente formali sulla notifica PEC cedono di fronte alla prova che l’atto è giunto a destinazione e ha consentito la difesa.
