Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Sentenza della Corte di Cassazione (sez. III, 5.3.2013 n. 2663) che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la CTU può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.

By - siriogia
18.02.13 09:48 AM

Sentenza della Corte di Cassazione (sez. III, 5.3.2013 n. 2663) che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la CTU può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. 

In precedenza, la Corte di Cassazione civile (sez. lav. 19/01/2011 n. 1149) aveva già chiarito che:  "D'altra parte, se è vero che la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova, bensì strumento di valutazione della prova acquisita, è anche vero che essa può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. 12695/2007, Cass. 1020/2006, Cass. 6396/2004, Cass. 11332/2003, Cass. 1512/2003, Cass. 10916/2000, Cass. 2957/99).."

Ed ancora sulla CTU c.d. esplorativa, la prima sezione della Corte di Cassazione (14 aprile 2010, n. 8962) aveva già statuito che:  "Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). E secondo la giurisprudenza di questa corte è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615)."  by Staff