Studio Legale Avv. Sirio Giametta

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 26 aprile 2013, n. 10064 sulla modifica delle condizioni del divorzio. Immediata esecutività in pendenza del reclamo.

By - siriogia
30.04.13 03:38 PM

Le Sezioni Unite in sede di composizione di composizione di contrasto hanno enunciato il seguente principio:
“In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’art. 4 della cita legge regolativa della materia e incompatibile con l’art. 741 cod. proc. civ., che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo”.