<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!-- generator=Zoho Sites --><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><atom:link href="https://www.studiogiametta.it/blogs/tag/equitalia/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><title>Studio Legale Avv. Sirio Giametta - BLOG Studio Legale Giametta #Equitalia</title><description>Studio Legale Avv. Sirio Giametta - BLOG Studio Legale Giametta #Equitalia</description><link>https://www.studiogiametta.it/blogs/tag/equitalia</link><lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:29:36 -0700</lastBuildDate><generator>http://zoho.com/sites/</generator><item><title><![CDATA[Sui "motivi aggiunti" nel processo tributario]]></title><link>https://www.studiogiametta.it/blogs/post/sui-motivi-aggiunti-nel-processo-tributario</link><description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="https://www.studiogiametta.it/unnamed logo.jpg"/>§. Con la &nbsp; sentenza n. 8009 del 31.12.2025 la Sez. V della CGT di II Grado della Campania accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta, rigetta l ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_ZuVskbDPQoe6rhs-6kJgXA" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_Ks26AjX_RfCeqvPwal8lKQ" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_V1_hd6ZgSB-rcjd0yR9kZQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_54saVxtYS0mQ9lSkMiBxlQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style></style><h2
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-size:20px;">Una recente sentenza (31.12.2025) della CGT di II Grado della Campania, accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta e dichiara inammissibile la contestazione delle notifiche degli atti esattoriali depositate in giudizio operata con memoria illustrativa e non con la notifica della memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 Dlgs n. 542/1996.</span></h2></div>
<div data-element-id="elm_zCLahv_nTH-RxFlKhAMVdQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center " data-editor="true"><div style="text-align:justify;"><strong>§. </strong>Con la<strong>&nbsp;</strong>sentenza n. 8009 del 31.12.2025 la Sez. V della CGT di II Grado della Campania accoglie le tesi dello Studio Legale Giametta, rigetta l'appello del contribuente ma sopratutto afferma un importante principio processuale di grande rilevanza pratica nel contenzioso tributario ed in particolare in quello esattoriale.</div><div style="display:inline;"><div style="display:inline;"><p></p><p style="text-align:justify;"></p><div style="display:inline;"><div style="text-align:justify;"> Qui di seguito una considerazione sull'insegnamento di questa sentenza in ordine alle conseguenze processuali dei comportamenti di tutti i protagonisti del processo tributario (difesa del contribuente, difesa dell'Ufficio e Collegio Giudicante) in materia di corretta definizione del thema decidendum nel ricorso introduttivo e sulle azioni difensive successive alla tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio ed al deposito di atti e documenti non conosciuti prima dal ricorrete.&nbsp;</div><div style="text-align:justify;"><span style="text-decoration-line:underline;">In particolare sulla necessità di notifica di memoria integrativa dei motivi di ricorso per contestare la inesistenza della notifica dell'atto esattoriale depositato in giudizio dall'ADER al momento della costituzione in giudizio. </span></div>
</div><p></p><p></p><div style="display:inline;"> ****** </div><p></p><p style="text-align:justify;"><strong>A. Sulle conseguenze&nbsp;</strong><strong><strong>del comportamento della difesa del contribuente in ordine</strong></strong><strong><strong>&nbsp;al mancato (o tardi</strong><strong>vo) ampliamento del thema decidendum</strong></strong></p><p style="text-align:justify;">Con la sentenza in commento, infatti, a fronte del tempestivo&nbsp;deposito, operato in primo grado dall'ADER, della prova della intervenuta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'atto impugnato dal contribuente, solo in maniera inammissibile, quest'ultimo ha contestato la legittimità e/o regolarità delle notifiche operate dall'ADER senza la proposizione di apposita memoria integrativa dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 del dlgs n. 542/1996 finalizzata ad ampliare il thema decidendum del ricorso introduttivo ed a ricomprendere specifica contestazione della presunta irregolarità/inesistenza della notificazione.&nbsp;&nbsp;</p><div style="text-align:justify;"> In proposito, la sentenza afferma &lt;&lt;Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex&nbsp;art. 24, esclusivamente in caso di <span style="font-style:italic;">&quot;deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per&nbsp;</span><span style="font-style:italic;">ordine della commissione&quot;.&nbsp;&nbsp;</span></div>
<p></p><div style="display:inline;"><div style="text-align:justify;"><div><div> In particolare, il giudice della nomofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che <span style="font-style:italic;"><strong>“in materia di contenzioso&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;"><strong>tributario, la proposizione della mera &quot;eccezione di inesistenza&quot; della notifica non può far ritenere acquisito&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;"><strong>al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;"><strong>una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento,</strong> altrimenti derivandone&nbsp;</span><span style="font-style:italic;">un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica&nbsp;</span><span style="font-style:italic;">deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- <strong>il deposito in giudizio&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;"><strong>degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo &quot;nuovi motivi&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;"><strong>&quot; di ricorso, notificando una &quot;memoria integrativa dei motivi&quot;, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.&nbsp;</strong></span><span style="font-style:italic;text-align:center;"><strong>24, comma 2 e 3,” e non in sede di memorie illustrative o in sede d’appello&quot;.&nbsp;</strong></span></div>
<div><span style="text-align:center;"><span style="text-decoration-line:underline;">Da ciò consegue che la cognizione sulla validità della notificazione rimane preclusa evidentemente anche in secondo grado per la mancata rituale introduzione nel giudizio di primo grado, tramite motivi aggiunti, dei lamentati vizi.</span> RImane preclusa conseguentemente anche la valutazione di quei vizi relativi all'an e al quantum&nbsp;</span>della pretesa tributaria che andavano contestati con la tempestiva impugnazione della cartella.&gt;&gt;&nbsp; </div>
<div> In sostanza, la mera eccezione di inesistenza operata nel ricorso introduttivo &quot;al buio&quot; e cioè senza aver prima avuto conoscenza degli atti del procedimento notificatorio che si intende impugnare non consente al Giudice tributario di poter ritenere acquisito al thema decidendum il merito delle notificazioni di cui si è data tempestiva conoscenza al Collegio ed al contribuente mediante deposito in giudizio nei termini di legge. Solo in caso di ampliamento del thema decidendum mediate notificazione della memoria integrativa ex art. 24 comma 2 dlgs n. 542/1996 sarà possibile per il Collegio esaminare il procedimento notificatorio ed eventualmente accertarne l'illegittimità. </div>
<div> Una riflessione sul rapporto con il processo amministrativo&nbsp; </div><div style="text-align:center;"> ****** </div>
<div><strong>B. Sulle conseguenze del comportamento della difesa dell'Ente in ordine</strong><strong><strong>&nbsp;al mancato (o tardi</strong>vo) ampliamento del thema decidendum</strong></div>
<div> E sul punto che nessun eventuale effetto sanante può avere il comportamento dell'Ente di accettazione del contraddittorio e di difesa in merito alle deduzioni operate con la mera memoria illustrativa dal ricorrente&nbsp; è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S <div style="display:inline;"> ez. trib., 19/01/2024,n.2083 </div>):&nbsp; <div style="display:inline;font-style:italic;"> 7.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte nel processo&nbsp;tributario&nbsp;la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice. (vedi, per tutte, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, Rv. 650700 - 01). <br/> Nella specie è incontestato che l'eccezione di decadenza non è stata formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo ma in una&nbsp;memoria&nbsp;integrativa&nbsp;ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992&nbsp;e successivamente reiterata con i&nbsp;motivi&nbsp;dell' appello incidentale. <br/> 7.2. Dal momento che nel sistema del processo&nbsp;tributario&nbsp;opera un regime di preclusioni processuali che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la relativa inosservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, a nulla rilevando la circostanza che l' ente impositore, nel costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ha evidenziato, fra l'altro, la tempestività del proprio accertamento, deduzione che è qualificabile come una mera difesa e che non poteva in alcun modo legittimare la proposizione di &quot;nuove eccezioni&quot; da parte della contribuente. <br/> 7.3. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio: &quot;La decadenza dell' ente impositore dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio neanche mediante la presentazione di&nbsp;motivi&nbsp;aggiunti, in quanto l'integrazione dei&nbsp;motivi&nbsp;di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546&nbsp;soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale mentre non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell' ente impositore di accettazione del contraddittorio nel merito a nulla rilevando che nelle proprie difese il Comune abbia dedotto di avere tempestivamente e nell'osservanza dei termini decadenziali richiesto il pagamento della imposta&quot;. </div>
</div><div style="display:inline;font-style:italic;"><div style="text-align:center;"> ***** </div>
</div></div><div><div style="display:inline;"><strong>C. Sulle conseguenze del comportamento del Collegio Giudicante in ordine al mancato (o tardivo) ampliamento del thema decidendum</strong></div>
<div><div style="display:inline;"> Cosi come è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( <div style="display:inline;"> Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, n.19337) per la quale se </div>
</div>anche il Giudice dovesse giudicare le contestazioni operate inammissibilmente dal ricorrente (perché operate con memoria integrativa dei motivi di ricorso tardiva) tale attività sarebbe giurisdizionale svolta in carenza di potere.&nbsp; Sul punto infatti la Cassazione ha precisato che&nbsp; <div style="display:inline;"> : </div>
<div style="display:inline;font-style:italic;"> &nbsp;&nbsp; </div><span style="font-style:italic;">In proposito osserva il Collegio, richiamandosi ad un costante indirizzo di questa Corte, che l'attività del Giudice di appello il quale, dopo aver confermato la statuizione di &quot;inammissibilità&quot; dei nuovi&nbsp;motivi&nbsp;di censura dell'avviso di rettifica (concernenti le eccezioni di illegittimità degli atti amministrativi presupposti), in quanto tardivamenle proposti in primo grado dal contribuente, abbia proceduto comunque all'esame del merito, integra &quot;una attività giurisdizionale svolta in carenza di potere&quot;, e la valutazione di infondatezza dei&nbsp;motivi&nbsp;(inammissibili), irritualmente compiuta, si risolve in una mera &quot;motivazione ad abundantiam&quot;, di per sè priva di contenuto decisorio essendosi quel Giudice spogliato della &quot;potestas judicandi, e pertanto insuscettibile di determinare una soccombenza ulteriore e distinta da quella determinata dalla pronuncia pregiudiziale in rito, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza, nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta &quot;ad abundantiam&quot;, deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse (cfr. Corte cass. 1^ sez. 16.8.2006 n. 18170; id. SU 20.2.2007 n. 3840; id. SU 2.4.2007 n. 8087; id. 3^ sez. 5.6.2007 n. 13068 secondo cui tale motivazione è inidonea a costituire autonoma &quot;ratio decidendi&quot; e non spiega influenza sul dispositivo, essendo improduttiva di effetti giuridici; </span><span style="font-style:italic;">id. sez. lav. 22.11.2010 n. 23635).</span></div>
</div></div></div><p></p><div style="display:inline;"><br/></div><p></p></div></div>
<p></p></div></div><div data-element-id="elm_RknSmK19QqG38cvDdaT5Ug" data-element-type="button" class="zpelement zpelem-button "><style></style><div class="zpbutton-container zpbutton-align-center zpbutton-align-mobile-center zpbutton-align-tablet-center"><style type="text/css"></style><a class="zpbutton-wrapper zpbutton zpbutton-type-primary zpbutton-size-md zpbutton-style-none " href="https://drive.google.com/file/d/1XftfhoSu6GOnqNa2bEGckcGVEAAR3H49/view?usp=sharing" target="_blank"><span class="zpbutton-content">Clicca per leggere la sentenza per esteso</span></a></div>
</div></div></div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Sun, 18 Jan 2026 08:40:11 +0000</pubDate></item><item><title><![CDATA[Interessante sentenza della CTR Emilia Romagna (1065/2021) che accoglie le tesi difensive dello Studio Legale Giametta sulla notifica di più atti impositivi con unica raccomandata e sulla sufficienza dell'avviso di ricevimento con indicazione degli estremi della cartella esattoriale per provare la conoscenza da parte del contribuente.]]></title><link>https://www.studiogiametta.it/blogs/post/interessante-sentenza-della-ctr-emilia-romagna-1065-2021-che-accoglie-le-tesi-difensive-dello-studio</link><description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="https://www.studiogiametta.it/HD_Studi_Legali_2021_Tributario.jpg"/> Con la recentissima (17.8.2021 sentenza della CTR n. 1065, dopo un lunghissimo contenzioso giunto sino in Corte di Cassazione, si accolgo ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_4kMDZ5kqREWXeafJPMRyEw" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_AyrFrzyoT-qKm6iIKweAVA" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_fkUND25kSQO9SFZuokIV6g" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_IDYt_11AQVCLdkpT7Gj10Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_IDYt_11AQVCLdkpT7Gj10Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-center " data-editor="true"><p>Con la recentissima (17.8.2021 sentenza della CTR n. 1065, dopo un lunghissimo contenzioso giunto sino in Corte di Cassazione, si accolgono le tesi difensive svolte dallo Studio Legale Giametta nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Emilia Romagna) e, nel rigettare il ricorso e le successive impugnative proposte dalla contribuente, si chiariscono due principi fondamentali per l'attività di riscossione.&nbsp;</p><p>Il primo riguarda la possibilità di notificare più atti impositivi con una unica raccomandata purché nell'avviso di ricevimento della stessa vi sia l'indicazione specifica di ciascun atto impositivo. Il secondo riguarda eccezione proposta in molteplici impugnative da parte dei contribuenti e cioè la pretesa insufficienza del deposito in giudizio della sola relata di notifica ovvero del solo 'avviso di ricevimento per dare prova della conoscenza dell'atto impositivo. Secondo la CTR l'indicazione del numero dell'atto impositivo ovvero della cartella sull'avviso di ricevimento (ovvero sulla relata di notifica) unitamente alla sottoscrizione del destinatario e dell'Agente postale (pubblico ufficiale) perfeziona l'iter di notifica ed incontestabile la conoscenza degli atti inseriti nell'unica racc.ta.&nbsp;</p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1FG37A4rVIzhVEsfLEiaids-Bcr2BF6rK/view?usp=sharing" title="clicca qui per leggere la sentenza per esteso" target="_blank" rel="">clicca qui per leggere la sentenza per esteso</a></p><p><img src="/HD_Studi_Legali_2021_Tributario.jpg"><br></p></div>
</div><div data-element-id="elm_WAKn1z2RTAi81HSCxZ6NqA" data-element-type="button" class="zpelement zpelem-button "><style> [data-element-id="elm_WAKn1z2RTAi81HSCxZ6NqA"].zpelem-button{ border-radius:1px; } </style><div class="zpbutton-container zpbutton-align-center "><style type="text/css"></style><a class="zpbutton-wrapper zpbutton zpbutton-type-primary zpbutton-size-md zpbutton-style-none " href="https://drive.google.com/file/d/1FG37A4rVIzhVEsfLEiaids-Bcr2BF6rK/view?usp=sharing" target="_blank"><span class="zpbutton-content">Get Started Now</span></a></div>
</div></div></div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:20:52 +0000</pubDate></item><item><title><![CDATA[Sent Trib Napoli Nord n 302/15 su improponibilità all'AGO ex art 57 co 1 lett a DPR 602/73 e 2 dlgs n 546/92 di opposizione all’esecuzione per crediti tributari]]></title><link>https://www.studiogiametta.it/blogs/post/Sent-Trib-Napoli-Nord-n-302-15-su-improponibilità-allAGO-ex-art-57-co-1-lett-a-DPR-602-73-e-2-dlgs-n-546-92-di-opposizione-all’esecuzione-per-crediti-tributari</link><description><![CDATA[ Nella difesa di Equitalia sud s.p.a. lo Studio Giametta ha ricevuto la sentenza n. 302/2015 del 30.04.2015 con la quale, il Giudice dott. Pizzi del ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_Kk4PAZSTSU-QNOU3LQHQjA" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_8FohMGwJRp6lh0NwFMOR7w" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_Xtpkre6BR0upsq3ymnUxIw" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_M9WckXH8T8m4dM9uQoBZoQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align- " data-editor="true"><div><p><span></span></p><p align="justify"><font size="4">Nella difesa di Equitalia sud s.p.a. lo Studio Giametta ha ricevuto la <a href="https://drive.google.com/file/d/0B3qPvaxBVroEVmd2ZVZOTDYwVEU/view?usp=sharing">sentenza n. </a><span><a href="https://drive.google.com/file/d/0B3qPvaxBVroEVmd2ZVZOTDYwVEU/view?usp=sharing" target="_blank" title="sentenza n. 302/2015 del 30.04.2015">302/2015 del 30.04.2015</a> con la quale, </span></font><font size="4"><span></span>il Giudice dott. Pizzi del Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che <i>L’opposizione alla esecuzione è improponibile. Invero i crediti iscritti a ruolo per la lororiscossione forzosa hanno natura tributaria, e la opposizione alla esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. è dunque assolutamente inammissibile edi mproponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/1973 e 2 decreto legislativo n. 546/1992, norma quest’ultima che attribuisce alla giurisdizione della Commissione Tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni specie, con l’eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate, che nel caso di specie nons ono state affatto avanzate. Più specificamente, tale improponibilità riguarda tutti i casi in cui vi è carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, e quindi le contestazioni dei crediti di natura tributaria, che sono i crediti iscritti a ruolo nel caso concreto, laddove l’art. 2 decreto legislativo n.546/1992 attribuisce alla giurisdizione della Commissione Tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni specie e non opera l’esclusione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 46/1999, ma che non si tratta di un semplice difetto di giurisdizione ( v. sul punto Cass. civ. sez. III,13/1/2005, n. 565; Cass. civ. sez. un., 15/10/2009, n. 21890 ), in quanto con il predetto art. 57 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/1973 il legislatore ha chiaramente escluso in via assoluta la proponibilità dinanzi al Giudice ordinario,in ragione della sola natura del credito, di qualsiasi motivo di contestazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 615 c.p.c. che non attenga alla impignorabilità, impignorabilità che per l’appunto non è stata affatto dedotta. </i></font></p><div align="justify"><font size="4"></font></div><p align="justify"><font size="4"><i>  </i><br></font></p><div align="justify"><font size="4"></font></div><p align="justify"><font size="4"><i>Altro profilo interessante della sentenza attiene il tema della soccombenza ai fini della liquidazione degli esborsi anche in caso di dichiarazione di improcedibilità oinammissibilità della domanda  <span></span>(il Giudice richiama la giurisprudenza della  <span></span>Cass. civ. sez. lav.,27/12/1999, n. 14576) ed il calcolo del valore della controversia ai fini della statuizione sulle spese di lite allorquando la stessa abbia ad oggetto opposizione all’esecuzione percrediti tributari (Il Giudice afferma che coincide con l’importo dei crediti riscossi). <br></i></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="4"><i><a alt="clicca quì per leggere la sentenza per esteso" href="https://drive.google.com/file/d/0B3qPvaxBVroEVmd2ZVZOTDYwVEU/view?usp=sharing" target="_self" title="clicca quì per leggere la sentenza per esteso">clicca quì per leggere la sentenza per esteso</a><br></i></font></p><p></p></div></div>
</div></div></div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Mon, 04 May 2015 09:57:15 +0000</pubDate></item></channel></rss>